SOS LEGGI E FISCO

<Informazioni, anche tramite la consulenza di professionisti, su aspetti legali, fiscali e giuridici riguardanti la professione del massaggiatore olistico o del benessere.

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Diplomi e Certificati rilasciati dallo Stato e Attestati di competenza di associazioni di Formazione Privata

Le “Certificazioni di Competenza”, facciamo chiarezza! In riferimento al rilascio di “Attestazioni di Competenza” in DBN rilasciate da Enti di Formazione Accreditati iscritti nel Registro Regionale gestito dal Comitato Tecnico Scientifico (Legge 2/2005) e riconosciute dalla Regione Lombardia e da Altre regioni che hanno regolamentato con albi di riconoscimento , alle altre certificazioni rilasciate a vario titolo da Enti di Formazione non Accreditati o da Associazioni Professionali, mi compete il dovere di fare alcune precisazioni.

La confusione creata da interpretazioni imprecise e a volte, fuorvianti e ingannevoli, divulgate da Enti, Scuole, Associazioni Professionali e altri soggetti, rischia di danneggiare utenti, professionisti e allievi in formazione.

Troppo spesso termini come “Certificazione di Competenza”, “Attestato di Qualità”, “Diploma Professionale”, “Registro Nazionale Operatori”, “Attestazione di Qualificazione”, “Certificazione di Qualificazione Professionale”, “Ente o Professionista Accreditato” ecc., vengono usati a sproposito o in maniera ambigua allo scopo di creare immagini e/o aspettative ingiustificate nell’utenza.

Precisando che: Le attività professionali afferenti alle DBN non sono regolamentate e pertanto non necessitano di alcuna abilitazione per l’esercizio dell’attività.

Si tratta di attività libere che possono essere svolte da chiunque nel rispetto delle normative fiscali e dei regolamenti in materia di sicurezza, igiene ecc.

Pertanto, tutte le iniziative formative che promettono diplomi, attestati o patentini ecc.. definiti come “ABILITANTI” sono illegittime quando non vere e proprie truffe ai danni degli utenti.

b) Le Regioni possono prevedere, all’interno e in coerenza con i propri sistemi formativi, il rilascio di “Qualifiche” o “Attestazioni di Competenza” relative a determinati profili professionali o anche a singole competenze.

 La Regione Lombardia ed altre poche regioni  in Italia sono all’avanguardia nella creazione e nella gestione di un sistema di “Certificazione delle Competenze” che si basa sulle competenze inserite nel Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali).

 In parole povere le regioni inseriscono nel Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali), in sintonia con le parti sociali e datoriali, i profili e le competenze tecnico-professionali che il mondo del lavoro richiede e/o che emergono dalla realtà sociale in continua evoluzione.

 A questo devono fare riferimento gli Enti di Formazione Accreditati presso la Regione e iscritti nel Registro Regionale delle DBN(sez.A)nel rilasciare “Attestati di Competenza”.

 Quindi gli “Attestati di Competenza” con logo regionale vengono rilasciati esclusivamente da un Ente di Formazione Accreditato a seguito di percorsi realizzati sulla base di standard di erogazione e di certificazione regionali.

c) Le Regioni che hanno aderito a creare una legge regionale hanno inserito nel Q.R.S.P., nella sezione “Competenze Libere e Indipendenti”, le competenze professionali relative a 16 Discipline Bio Naturali e nel Decreto n. 646 del 31/01/2013 hanno stabilito le modalità di attivazione dei percorsi al termine dei quali è possibile rilasciare gli “Attestati di Competenza” riconosciuti dalla Regione.

In sintesi le modalità prevedono: 1) “I corsi finalizzati all’attestazione delle competenze libere e indipendenti non possono essere accessibili a principianti nella disciplina bionaturale, oggetto della formazione specifica”; 2) “I corsi devono prevedere un’articolazione oraria non inferiore a 48 ore, con ore di 60 minuti.

Le ore dedicate alla verifica finale non rientrano nelle 48 ore del monte ore minimo stabilito per ogni percorso” 3) “La percentuale massima di crediti formativi riconoscibili nei percorsi che rilasciano Attestati di Competenza regionale in DBN è pari al 30%”. N.B.

Non sono pertanto regolari corsi che ammettano partecipanti privi di una adeguata formazione pregressa nella specifica disciplina per la quale viene rilasciato l’Attestato e che non siano progettati e erogati su 48 ore + le ore per la valutazione (il riconoscimento dei crediti formativi fino ad un massimo del 30% è individuale sulla base di una specifica formazione pregressa del singolo partecipante).

 Non sono quindi progettabili e erogabili per il futuro corsi organizzati in difformità applicando un generale riconoscimento collettivo di crediti formativi. d) Gli “Attestati di Competenza” in una DBN rilasciati al termine di un corso che rispetti la struttura delle competenze prevista dal QRSP e le modalità di svolgimento previste dal Decreto n. 646/2013 sono riconosciuti dalla Regione e hanno pertanto un valore pubblico.

 Questo non vuol dire che siano abilitanti per il semplice motivo che non esistono e non sono necessarie abilitazioni di nessun tipo per svolgere una attività libera(ovvero non organizzata e non regolamentata).

La Regione Lombardia  in sieme ad altre regioni con la Legge 2/2005 non ha inteso istituire una nuova figura professionale (competenza dello Stato Centrale) ma ha voluto istituire un Registro degli Enti di Formazione ed un Registro degli Operatori in D.B.N. che potesse dare garanzie agli utenti in ordine alla formazione e all’esperienza degli Operatori.

 L’iscrizione al Registro è volontaria e non è obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’attività.

Non esistendo diplomi o certificati abilitanti per l’esercizio di attività libere come le DBN, si  precisa che anche le certificazioni UNI, i cosiddetti “patentini CONI” e altre forme di attestazioni non hanno alcun valore abilitante poiché le Discipline Bio-Naturali non sono regolamentate per legge.

L’iscrizione a “Registri Nazionali”, “Collegi Internazionali”, “Enti Accreditati dell’Unione Europea”, “Elenchi Professionisti”, “Albi Certificati”, “Provider Autorizzati”, ecc. sono iscrizioni a elenchi che non hanno carattere istituzionale.

 Qualsiasi associazione, federazione, società, ente ecc. può legittimamente costruire un proprio elenco, albo o quant’altro e pubblicizzarlo, ma si tratta comunque di elenchi o albi privati autoreferenziali.

g)  La legge 4/2013 istituisce presso Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) un elenco a cui possono iscriversi le Associazioni Professionali che rispettino alcuni requisiti stabiliti dalla legge stessa.

Erroneamente alcune Associazioni Professionali pubblicizzano le loro certificazioni private come “Attestati di Qualità e Qualificazione Professionale” ai Professionisti iscritti.

 In realtà la legge 4/2013 (art. 4) si limita a prescrivere norme specifiche per le Associazioni Professionali che “autorizzano i propri associati a utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi“.  

Preciso che il termine “attestato di qualità e di qualificazione professionale” è riferito ai servizi, non ai professionisti, coerentemente con l’intento del legislatore di tutelare l’utenza.

Prova ne è il fatto che l’elenco delle Associazioni Professionali pubblicato sul sito del MISE istituisce una sezione destinata alle: “Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi” e una per quelle che non lo rilasciano.

Ma si tratta sempre e comunque di qualità dei servizi e non di qualità degli operatori.

Quanto sopra per ristabilire una corretta descrizione della realtà.

Detto questo, ci limitiamo a osservare che i Registri Regionali delle varie regioni, le Associazioni Professionali   iscritte o non iscritte nell’elenco pubblicato dal MISE, le Associazioni di Promozione Sportiva e il sistema di accreditamento dell’UNI le associazioni di categoria delle professioni di Categoria come Il CNA sono tutte realtà che hanno ragione di esistere e una propria utilità nel proprio campo e settore.

 Auspico una serena collaborazione tra tutti questi Enti per favorire la valorizzazione delle DBN nel rispetto dei Cittadini, Consumatori Clienti/Utenti e nella totale veridicità e trasparenza delle informazioni e delle comunicazioni.

Francesco Franco

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